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Roma, 5 agosto 2016

 

Circolare n. 142/2016

 

Oggetto: Lavoro – Distacco transnazionale DLGVO 17.7.2016, n.136, su G.U. n.169 del 21.7.2016.

 

Giro di vite sulle imprese UE, soprattutto dei Paesi dell’Est, che distaccano in modo irregolare lavoratori in Italia. E’ stata infatti recepita la direttiva 67/2014 volta a rafforzare e uniformare l’applicazione delle regole europee sul distacco (fissate dalla precedente direttiva 71/96 attuata dal DLGVO n.72/2000).

Fermo restando l’attuale impianto dell’istituto, basato fondamentalmente sul principio della parità di trattamento tra il lavoratore distaccato e quello del Paese ospitante, la nuova normativa introduce specifici obblighi amministrativi per le imprese distaccanti, potenzia i controlli e incentiva la cooperazione tra gli Stati membri nell’attività di verifica dell’autenticità dei distacchi e di repressione di quelli irregolari.

Da un punto di vista sistematico il decreto in esame riunifica tutte le disposizioni sul distacco in un unico testo che pertanto comprende non soltanto le nuove norme ma anche quelle già previste dal citato decreto n.72/2000 che viene conseguentemente abrogato.

 

Si evidenziano di seguito i principali aspetti del decreto 136.

 

Campo di applicazione – Non è stata introdotta alcuna novità. E’ stato pertanto confermato che la disciplina del distacco transnazionale si applica alle imprese di qualsiasi settore aventi sede in un altro Stato dell’Unione che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano temporaneamente in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa (anche se appartenente allo stesso gruppo) a condizione che tra l’impresa distaccante e il lavoratore continui a esistere un rapporto di lavoro. La medesima disciplina si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) stabilite sempre in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o semplicemente un’unità produttiva in Italia.

Per quanto riguarda specificatamente il settore del trasporto su strada, il decreto in esame continua come il precedente ad applicarsi anche alle ipotesi di cabotaggio.

E’ stato infine confermato che alcune regole del distacco (tra cui quelle relative alle condizioni di lavoro, agli obblighi amministrativi e alle sanzioni) devono essere osservate anche da imprese stabilite in Paesi non comunitari.

 

Condizioni di lavoro – E’ stato ribadito che ai lavoratori distaccati devono essere riconosciute le medesime condizioni di lavoro (tra cui trattamenti retributivi, orario di lavoro, ferie e sicurezza) applicate in Italia ai lavoratori che effettuano prestazioni analoghe e che tra l’impresa distaccante e quella utilizzatrice sussiste lo stesso regime di responsabilità solidale previsto dalle norme vigenti a seconda che il distacco avvenga nell’ambito dell’appalto (art.29, comma 2, del DLGVO n.276/20013) o della somministrazione di lavoro (art.35, comma 2, del DLGVO n.81/2015). Con una nuova disposizione, la cui portata peraltro è da chiarire, è stato altresì precisato che in caso di distacco nell’ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l’art.83bis, commi da 4 bis a 4 sexsies, del D.L. n.112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008.

 

Obblighi per le imprese distaccanti – E’ stato introdotto l’obbligo per le imprese distaccanti di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro, con modalità da stabilirsi con decreto ministeriale, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio dello stesso nonché di comunicare tutte le successive variazioni entro 5 giorni. La comunicazione deve contenere una serie di dati tra cui numero e generalità dei distaccati, riferimenti dell’impresa utilizzatrice, data di inizio e fine del distacco. L’impresa distaccante ha altresì l’obbligo, fino a 2 anni dalla cessazione del distacco, di conservare la relativa documentazione in lingua italiana (tra cui contratto di lavoro, prospetti paga, attestazioni di pagamento delle retribuzioni), nonché di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia (in difetto vale la sede legale dell’impresa utilizzatrice). Infine per tutto il periodo del distacco l’impresa distaccante deve designare un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello.

 

 

Controlli – Sono stati individuati gli elementi che gli Ispettori del Lavoro dovranno valutare, con riferimento sia all’impresa distaccante che al lavoratore, per verificare che il distacco sia autentico e non messo in atto con finalità elusive da imprese di comodo la cui attività si riduca alla mera gestione o amministrazione del personale. E’ stata inoltre rafforzata la cooperazione tra gli Stati membri nell’attività di controllo anche al fine di agevolare l’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative irrogate dallo Stato italiano nei confronti delle imprese distaccanti.

 

Sanzioni – Il regime sanzionatorio è estremamente articolato a seconda delle violazioni commesse. Si segnala in particolare che in caso di distacco non autentico il lavoratore sarà considerato automaticamente dipendente a tutti gli effetti dell’impresa utilizzatrice; a carico sia di quest’ultima che dell’impresa distaccante sarà inoltre applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila euro. L’impresa distaccante che non adempie ai nuovi obblighi di preventiva comunicazione del distacco è punita invece con una sanzione da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato; qualora invece l’impresa non conservi per 2 anni la documentazione relativa al distacco la sanzione va da 500 a 3.000 euro sempre per ciascun lavoratore; l’ammontare delle sanzioni per entrambe le violazioni potrà arrivare fino a 150 mila euro.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.96/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.169 del 21.7.2016

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136 

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione  del  mercato  interno  («regolamento  IMI»).
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 

                               Capo I
                        Disposizioni generali

 
                               Art. 1 
                        Campo d'applicazione 
  1. Il presente decreto si applica  alle  imprese  stabilite  in  un
altro Stato membro che, nell'ambito di una  prestazione  di  servizi,
distaccano in Italia uno o piu' lavoratori  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  d),  in  favore  di   un'altra   impresa,   anche
appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unita' produttiva o di
un altro destinatario,  a  condizione  che  durante  il  periodo  del
distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore
distaccato. 
  2. Il presente decreto si applica alle agenzie di  somministrazione
di  lavoro  stabilite  in  un  altro  Stato  membro  che   distaccano
lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria  sede  o
un'unita' produttiva in Italia. 
  3.  L'autorizzazione   prevista   dall'articolo   4   del   decreto
legislativo n. 276  del  2003,  non  e'  richiesta  alle  agenzie  di
somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza
di  un  provvedimento  amministrativo  equivalente,   ove   previsto,
rilasciato dall'autorita' competente di un altro Stato membro. 
  4. Nel settore del trasporto su  strada,  il  presente  decreto  si
applica anche alle ipotesi di cabotaggio  di  cui  al  capo  III  del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e  al  capo  V  del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli  3,  4,  5,  10  e  11  del
presente decreto si applicano anche alle  imprese  stabilite  in  uno
Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. 
  6. Il presente decreto non si applica al personale navigante  delle
imprese della marina mercantile. 
 
                               Art. 2 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «autorita' richiedente» l'autorita'  competente  che  presenta
una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una
sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto; 
    b) «autorita'  adita»  l'autorita'  alla  quale  e'  diretta  una
richiesta di assistenza, informazione, notifica  o  recupero  di  una
sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto; 
    c)  «autorita'  competente»  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del  lavoro  nonche',  ai
soli fini delle disposizioni  relative  alla  procedura  di  recupero
delle sanzioni amministrative di  cui  all'articolo  21,  l'autorita'
giudiziaria; 
    d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in
un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato  o
predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo,  svolge
il proprio lavoro in Italia; 
    e)  «condizioni  di  lavoro  e  di  occupazione»  le   condizioni
disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del  2015  relative
alle seguenti materie: 
      1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 
      2) durata minima delle ferie annuali retribuite; 
      3) trattamenti retributivi minimi, compresi  quelli  maggiorati
per lavoro straordinario; 
      4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori; 
      5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e
di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 
      7) parita' di  trattamento  fra  uomo  e  donna  nonche'  altre
disposizioni in materia di non discriminazione. 
 
                               Art. 3 
                      Autenticita' del distacco 
  1. Ai fini dell'accertamento  dell'autenticita'  del  distacco  gli
organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva  di  tutti
gli elementi della fattispecie. 
  2.  Al  fine  di  accertare  se  l'impresa   distaccante   eserciti
effettivamente attivita' diverse rispetto a quelle di mera gestione o
amministrazione del personale dipendente  sono  valutati  i  seguenti
elementi: 
    a) il luogo  in  cui  l'impresa  ha  la  propria  sede  legale  e
amministrativa, i propri uffici, reparti o unita' produttive; 
    b) il luogo  in  cui  l'impresa  e'  registrata  alla  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia  richiesto
in ragione dell'attivita' svolta, ad un albo professionale; 
    c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono
distaccati; 
    d) la disciplina applicabile ai contratti  conclusi  dall'impresa
distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori; 
    e) il luogo  in  cui  l'impresa  esercita  la  propria  attivita'
economica principale e in  cui  risulta  occupato  il  suo  personale
amministrativo; 
    f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare  del  fatturato
realizzato dall'impresa nello Stato membro di  stabilimento,  tenendo
conto della specificita' delle piccole e medie imprese e di quelle di
nuova costituzione; 
    g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. 
  3. Al fine di accertare se il lavoratore e' distaccato ai sensi del
presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2
e, altresi', i seguenti elementi: 
    a)  il  contenuto,  la  natura  e  le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' lavorativa e la retribuzione del lavoratore; 
    b) la circostanza che il  lavoratore  eserciti  abitualmente,  ai
sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attivita'
nello Stato membro da cui e' stato distaccato; 
    c) la temporaneita' dell'attivita' lavorativa svolta in Italia; 
    d) la data di inizio del distacco; 
    e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda  che
torni a prestare la sua attivita' nello Stato membro da cui e'  stato
distaccato; 
    f) la circostanza  che  il  datore  di  lavoro  che  distacca  il
lavoratore provveda alle spese di viaggio,  vitto  o  alloggio  e  le
modalita' di pagamento o rimborso; 
    g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima  attivita'  e'
stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; 
    h) l'esistenza del  certificato  relativo  alla  legislazione  di
sicurezza sociale applicabile; 
    i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. 
  4. Nelle ipotesi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un'impresa
stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   e'
considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto  che  ne
ha utilizzato la prestazione. 
  5. Nelle ipotesi in cui  il  distacco  non  risulti  autentico,  il
distaccante e il  soggetto  che  ha  utilizzato  la  prestazione  dei
lavoratori distaccati sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di 50  euro  per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione  non
puo' essere inferiore a 5.000 euro ne' superiore a 50.000  euro.  Nei
casi  in  cui  il  distacco  non  autentico  riguardi  i  minori,  il
distaccante e il  soggetto  che  ha  utilizzato  la  prestazione  dei
lavoratori distaccati sono puniti con la  pena  dell'arresto  fino  a
diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo. 
 
                               Art. 4 
                Condizioni di lavoro e di occupazione 
  1. Al rapporto di lavoro tra le  imprese  di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 4, e i  lavoratori  distaccati  si  applicano,  durante  il
periodo  del  distacco,  le  medesime  condizioni  di  lavoro  e   di
occupazione previste per  i  lavoratori  che  effettuano  prestazioni
lavorative subordinate  analoghe  nel  luogo  in  cui  si  svolge  il
distacco. 
  2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo  in  materia
di durata minima delle ferie  annuali  retribuite  e  di  trattamento
retributivo   minimo,   compreso   quello   maggiorato   per   lavoro
straordinario, non si applicano nel caso di  lavori  di  assemblaggio
iniziale o  di  prima  installazione  di  un  bene,  previsti  in  un
contratto  di  fornitura  di  beni,  indispensabili  per  mettere  in
funzione il bene fornito ed eseguiti  dai  lavoratori  qualificati  o
specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori,
in relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e' superiore
a otto giorni, escluse le attivita' del settore edilizio  individuate
nell'allegato A del presente decreto legislativo. 
  3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma  1,  trova
applicazione il  regime  di  responsabilita'  solidale  di  cui  agli
articoli  1676  del  codice  civile  e  29,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 276 del 2003  e,  per  il  caso  di  somministrazione,
l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  5. In caso di distacco nell'ambito di  un  contratto  di  trasporto
trova applicazione l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
                               Art. 5 
                         Difesa dei diritti 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  4,  i
lavoratori  distaccati  che  prestano  o  hanno  prestato   attivita'
lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all'articolo
4 in sede amministrativa e giudiziale. 
 
                               Art. 6 
                            Osservatorio 
  1. E' costituito presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco  dei
lavoratori  finalizzato  a  garantire  una  migliore  diffusione  tra
imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro  e
di occupazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
l'Agenzia nazionale delle  politiche  attive  del  lavoro  assicurano
all'osservatorio, attraverso un'apposita  convenzione,  l'accesso  ai
dati relativi, tra l'altro, al numero, alla durata  e  al  luogo  dei
distacchi in Italia, all'inquadramento dei  lavoratori  distaccati  e
alla  tipologia  dei  servizi  per  i  quali  avviene  il   distacco.
L'osservatorio formula proposte circa le informazioni  relative  alle
condizioni  di  lavoro  e  di  occupazione  da  pubblicare  sul  sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  ai
sensi dell'articolo 7 e assume ogni altra iniziativa per la  migliore
diffusione  tra  imprese  e  lavoratori  delle   informazioni   sulle
condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati. 
  2. L'osservatorio e' composto da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni  sindacali  dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative   a   livello   nazionale   dei    lavoratori,    tre
rappresentanti    designati    dalle     organizzazioni     sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale dei  datori
di lavoro, due  rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  di  cui  uno  con  funzione  di  presidente,  un
rappresentante dell'Agenzia  nazionale  delle  politiche  attive  del
lavoro, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante  dell'Istituto
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, e un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. 
 

                              Capo II
      Accesso alle informazioni e cooperazione amministrativa

 
                               Art. 7 
                      Accesso alle informazioni 
  1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di  lavoro  e  di
occupazione che devono essere rispettate nelle  ipotesi  di  distacco
sono pubblicate sul sito istituzionale del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti.  Esse
in particolare sono relative a: 
    a)  condizioni  di  lavoro  e  di  occupazione   applicabili   ai
lavoratori distaccati in Italia; 
    b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori  distaccati  in
Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime  salariali  e
ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per  calcolare  la
retribuzione  dovuta  e  ai  criteri  per  la   classificazione   del
personale; 
    c) procedure per sporgere  denuncia,  nonche'  la  disciplina  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro  applicabile  ai
lavoratori distaccati; 
    d) soggetti a cui i lavoratori e le  imprese  possono  rivolgersi
per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli  obblighi
derivanti dalle disposizioni nazionali. 
  2. Tutte le informazioni di cui  al  comma  1  sono  pubblicate  in
lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato,
conformemente agli standard di  accessibilita'  riferiti  anche  alle
persone con disabilita' e sono accessibili gratuitamente. 
 
                               Art. 8 
                     Cooperazione amministrativa 
  1. Al fine di realizzare un'efficace  cooperazione  amministrativa,
l'Ispettorato nazionale  del  lavoro  risponde  tempestivamente  alle
motivate richieste di informazione  delle  autorita'  richiedenti  ed
esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini  sui  casi
di inadempienza o violazione della normativa applicabile al  distacco
dei lavoratori. 
  2. Le richieste  comprendono  anche  le  informazioni  relative  al
possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di
un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono
includere l'invio di documenti  e  informazioni  circa  la  legalita'
dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi. 
  3. Al fine di consentire all'autorita' competente  di  fornire  una
risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2,  i  destinatari  della
prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all'Ispettorato
nazionale del lavoro le informazioni necessarie. 
  4. Lo scambio delle informazioni  avviene  tramite  il  sistema  di
informazione  del  mercato  interno,  di  seguito  IMI,  o  per   via
telematica nel rispetto dei seguenti termini: 
    a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione  della
richiesta nei  casi  urgenti,  che  richiedano  la  consultazione  di
registri. Le ragioni di urgenza  sono  espressamente  indicate  nella
richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla; 
    b) entro  il  termine  di  venticinque  giorni  lavorativi  dalla
ricezione della richiesta in tutti gli altri casi. 
  5. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' applicare gli accordi  e
le intese bilaterali relativi  alla  cooperazione  amministrativa  al
fine  di  accertare  e  monitorare  le  condizioni   applicabili   ai
lavoratori  distaccati,  fermo  restando   l'utilizzo,   per   quanto
possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni. 
  6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficolta' a rispondere alla
richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli  e  le  ispezioni
nei termini espressamente  previsti  nella  richiesta,  l'Ispettorato
nazionale   del   lavoro   ne   fornisce   tempestiva   comunicazione
all'autorita' richiedente al fine di individuare una soluzione. 
  7.  Nel  caso  in  cui  l'autorita'  competente  ravvisi  casi   di
irregolarita',  si  attiva   senza   ritardo   affinche'   tutte   le
informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro
interessato. 
  8. La richiesta di informazioni non  e'  ostativa  all'adozione  di
misure atte a prevenire possibili violazioni delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca  con  le
autorita' competenti  di  altri  Stati  membri  e'  svolta  a  titolo
gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione
alle richieste cui si riferiscono. 
 
                               Art. 9 
                      Misure di accompagnamento 
  1. Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea,
lo  Stato  italiano  adotta  le  misure  necessarie   a   sviluppare,
facilitare e promuovere gli scambi di  personale  responsabile  della
cooperazione  amministrativa  e  dell'assistenza  reciproca,  nonche'
della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con  gli  altri
Stati membri. 

 

                              Capo III
                         Obblighi e sanzioni

 
                               Art. 10 
                       Obblighi amministrativi 
  1. L'impresa che distacca lavoratori  in  Italia  ha  l'obbligo  di
comunicare il distacco al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del
distacco e di comunicare  tutte  le  successive  modificazioni  entro
cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere
le seguenti informazioni: 
    a) dati identificativi dell'impresa distaccante; 
    b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati; 
    c) data di inizio, di fine e durata del distacco; 
    d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; 
    e) dati identificativi del soggetto distaccatario; 
    f) tipologia dei servizi; 
    g) generalita' e domicilio eletto del referente di cui  al  comma
3, lettera b); 
    h) generalita' del referente di cui al comma 4; 
    i)  numero  del  provvedimento  di  autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  di  somministrazione,  in  caso  di  somministrazione
transnazionale ove l'autorizzazione  sia  richiesta  dalla  normativa
dello Stato di stabilimento. 
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sono definite le modalita' delle comunicazioni. 
  3. Durante il periodo del distacco e fino  a  due  anni  dalla  sua
cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: 
    a) conservare,  predisponendone  copia  in  lingua  italiana,  il
contratto di lavoro o altro documento contenente le  informazioni  di
cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26  maggio  1997,  n.
152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la  fine  e
la  durata  dell'orario  di  lavoro  giornaliero,  la  documentazione
comprovante  il  pagamento   delle   retribuzioni   o   i   documenti
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del  rapporto
di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla
legislazione di sicurezza sociale applicabile; 
    b) designare un referente  elettivamente  domiciliato  in  Italia
incaricato di inviare e ricevere atti e  documenti.  In  difetto,  la
sede dell'impresa distaccante si considera  il  luogo  dove  ha  sede
legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. 
  4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente  decreto
ha l'obbligo di designare, per tutto  il  periodo  del  distacco,  un
referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti  con  le
parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva  di
secondo livello con  obbligo  di  rendersi  disponibile  in  caso  di
richiesta motivata delle parti sociali. 
 
                               Art. 11 
                              Ispezioni 
  1.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  pianifica  ed   effettua
accertamenti  ispettivi  volti  a   verificare   l'osservanza   delle
disposizioni del presente decreto,  nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita' e non  discriminazione  e  secondo  le  disposizioni
vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati
membri dell'Unione europea. 
 
                               Art. 12 
                              Sanzioni 
  1.  La  violazione  degli  obblighi   di   comunicazione   di   cui
all'articolo 10, comma 1, e' punita con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. 
  2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo  10,  comma  3,
lettera a), e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato. 
  3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo  10,  commi  3,
lettera b), e 4, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 2.000 a 6.000 euro. 
  4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi  1  e  2  non  possono
essere superiori a 150.000 euro. 

 

                              Capo IV
              Esecuzione delle sanzioni amministrative

                            Sezione I
                       Disposizioni generali

 
                               Art. 13 
                       Ambito di applicazione 
  1. I  principi  dell'assistenza  e  del  riconoscimento  reciproci,
nonche' le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano
all'esecuzione   transnazionale   delle    sanzioni    amministrative
pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o piu' lavoratori
ai sensi dell'articolo 1. 
  2. Le disposizioni del presente capo  si  applicano  alle  sanzioni
amministrative  pecuniarie,  inclusi  gli  interessi,  le  spese   ed
eventuali  somme   accessorie   irrogate   o   confermate   in   sede
amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza  delle
disposizioni del presente decreto. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le  disposizioni
del presente capo e non si applica la disciplina di cui alla legge 21
marzo 1983, n. 149, sulla  notifica  e  l'ottenimento  all'estero  di
documenti, informazioni e prove in materia amministrativa. 

 

                            Sezione II
     Richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati membri

 
                               Art. 14 
                             Competenza 
  1.  La  competenza  a  trasmettere  la  richiesta  di  notifica  di
provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di  recupero
di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  spetta  all'Ispettorato
nazionale del lavoro. 
  2. La richiesta e' trasmessa all'autorita' competente  dello  Stato
membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio  o,  se
persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di
recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di  beni
nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta e' trasmessa
all'autorita' competente dello Stato nel quale la persona dispone  di
beni o di un reddito. 
 
                               Art. 15 
                   Condizioni per la trasmissione 
  1. La richiesta di notifica di  un  provvedimento  che  irroga  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e  di  ogni   altro   documento
pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei
seguenti presupposti: 
    a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero
applicando le disposizioni e le procedure  previste  dall'ordinamento
interno; 
    b) quando il provvedimento amministrativo o  giudiziario  non  e'
soggetto a impugnazione. 
  2.  La  richiesta  di  cui  al  comma  1  e'  trasmessa  ai   sensi
dell'articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi: 
    a) le generalita', la residenza o il domicilio  del  destinatario
ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla  sua
identificazione; 
    b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze  della
violazione e la disciplina applicabile; 
    c) l'indicazione delle disposizioni che  consentono  l'esecuzione
secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o  documento,
anche di natura giudiziaria, concernente la  sanzione  amministrativa
pecuniaria e le eventuali impugnazioni; 
    d)  i  dati  identificativi   dell'autorita'   amministrativa   o
giudiziaria  competente  al  gravame  sulla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  e,  se  diversa,  dell'autorita'  competente  a   fornire
ulteriori  informazioni  sulla  sanzione  o  sulle  possibilita'   di
impugnazione. 
  3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresi': 
    a) nel caso di richiesta di notifica di  un  provvedimento  o  di
altro documento pertinente, lo scopo  della  notifica  e  il  termine
entro il quale deve essere eseguita; 
    b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la  sentenza
o il provvedimento e' divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito
di una decisione non piu' soggetta a  impugnazione,  una  descrizione
della  natura  e   dell'ammontare   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria,   con   l'indicazione   dello   stato   della   procedura
sanzionatoria nonche' delle modalita' della notifica al  trasgressore
e all'obbligato in solido. 
 
                               Art. 16 
                     Trasmissione ad altri Stati 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro  provvede  alla  trasmissione
del  provvedimento  amministrativo  o  giudiziario,  unitamente  alla
documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo  7,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25  ottobre  2012,
tramite IMI all'autorita' competente dell'altro Stato membro. 
  2. Quando ai fini del recupero nei  confronti  del  trasgressore  e
dell'obbligato in solido sussiste la competenza  delle  autorita'  di
Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione  e'  trasmesso
all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta. 
  3. Se  il  provvedimento  da  eseguire  e'  impugnato  dall'impresa
destinataria, l'Ispettorato nazionale del  lavoro  ne  informa  senza
indugio l'autorita' dell'altro Stato membro. 
 
                               Art. 17 
                     Effetti del riconoscimento 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro non  e'  tenuto  all'adozione
dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando  l'autorita'  adita
comunica di avere dato  seguito  alla  richiesta  di  recupero  delle
sanzioni amministrative pecuniarie. 
  2.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  procede   all'esecuzione
quando: 
    a) l'autorita' adita comunica la  mancata  esecuzione,  totale  o
parziale; 
    b) l'autorita' adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi
di cui all'articolo 20. 
  3. Se il trasgressore  prova  di  avere  provveduto  al  pagamento,
totale  o  parziale,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  ne   da'
comunicazione all'autorita' adita,  anche  ai  fini  della  deduzione
dall'importo complessivo oggetto di esecuzione. 

 

                             Sezione III
      Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati membri

 
                               Art. 18 
    Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da  un
altro Stato membro una richiesta  di  notifica  di  un  provvedimento
amministrativo o giudiziario  che  irroga  o  conferma  una  sanzione
amministrativa pecuniaria nonche' di ogni altro documento pertinente,
valutata la  sussistenza  di  eventuali  motivi  di  rigetto  di  cui
all'articolo 20, comma 1, provvede senza formalita', entro il termine
di trenta giorni. 
  2.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  comunica   tramite   IMI
all'autorita' richiedente gli eventuali motivi di rigetto. 
  3.  La  notifica  di  un  provvedimento,  effettuata   secondo   le
disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorita'  adita,  ha  gli
effetti  previsti  dalla  disciplina  dell'ordinamento  dello   Stato
richiedente. 
 
                               Art. 19 
                Richiesta di recupero della sanzione 
  1. La competenza a decidere sulla  richiesta  di  recupero  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di  appello  nel
cui distretto risiede la persona nei confronti della quale  e'  stata
irrogata la sanzione e dispone  di  beni  o  di  un  reddito,  ovvero
risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona  giuridica,  ha  la
propria sede legale al momento della trasmissione dallo Stato  membro
del provvedimento da eseguire. 
  2. Quando la Corte  di  appello  rileva  la  propria  incompetenza,
provvede con ordinanza disponendo la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite
l'Ispettorato nazionale del lavoro all'autorita' richiedente. 
  3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato
secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorita' adita
ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato
richiedente. 
 
                               Art. 20 
                          Motivi di rigetto 
  1. La Corte d'appello  non  e'  tenuta  a  dare  esecuzione  a  una
richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non  contiene  le
informazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, e' incompleta o non
corrisponde manifestamente alla relativa decisione. 
  2. La Corte d'appello puo'  rifiutare  di  dare  esecuzione  a  una
richiesta di recupero nei seguenti casi: 
    a) le spese  e  le  risorse  necessarie  per  il  recupero  della
sanzione  amministrativa  pecuniaria,  a  seguito   di   accertamento
effettuato dall'autorita' adita,  risultano  sproporzionate  rispetto
all'importo da recuperare; 
    b)  la  sanzione  pecuniaria  e'   inferiore   a   350   euro   o
all'equivalente di tale importo; 
    c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle  liberta'
fondamentali dei trasgressori e dei principi  giuridici  fondamentali
loro applicabili, previsti dalla Costituzione. 
 
                               Art. 21 
             Procedimento e decisione di riconoscimento 
  1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia,  la  procura  generale
presso la Corte di appello riceve da un altro Stato  membro,  tramite
l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  la  richiesta   di   recupero
corredata dal provvedimento che  irroga  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria, contenente le informazioni  di  cui  all'articolo  15  il
procuratore generale presso la Corte di appello competente  ai  sensi
dell'articolo 19,  fa  richiesta  di  riconoscimento  alla  Corte  di
appello che provvede alla  notifica  della  richiesta  al  datore  di
lavoro entro il termine di trenta giorni. 
  2. Il procedimento davanti alla  Corte  di  appello  si  svolge  in
camera di consiglio,  nelle  forme  previste  dall'articolo  127  del
codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente  del
collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di
lavoro e alle altre parti  interessate,  almeno  dieci  giorni  prima
della data fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico
ministero. La Corte di appello  decide  entro  il  termine  di  venti
giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa  ai  sensi
del  comma  1.  Ove,  per  circostanze  eccezionali,   valutate   dal
Presidente della Corte di appello, sia  impossibile  rispettare  tale
termine, si provvede ad informare  l'autorita'  richiedente  entro  i
successivi quindici  giorni  al  fine  di  ottenere  una  proroga  di
ulteriori trenta giorni per l'esecuzione. 
  3. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento,  la  Corte
di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione. 
  4.  Avverso  la  decisione  emessa  dalla  Corte  di   appello   il
procuratore generale, la persona cui e' stata irrogata la sanzione  e
il  suo  difensore  possono  proporre  ricorso  per  cassazione   per
violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica
dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso,  che
non puo' avere  ad  oggetto  le  ragioni  poste  a  fondamento  della
decisione sulle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  e'  informata
senza indugio l'autorita' richiedente. 
  5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. 
  6.  La  Corte  di  cassazione  decide  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del
codice di procedura penale.  Copia  del  provvedimento  e'  trasmessa
all'autorita' richiedente. 
  7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione,  il  termine
per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni. 
  8. La decisione divenuta irrevocabile e'  immediatamente  trasmessa
all'autorita' richiedente. 
  9. L'Autorita' giudiziaria adita  comunica,  nelle  forme  previste
dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  1024/2012  del
25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorita' richiedente gli  eventuali
motivi di rigetto. 
  10. Se il riconoscimento e' negato perche' la richiesta di recupero
di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito in  un
altro  Stato,  l'autorita'  giudiziaria  adita  provvede  secondo  le
modalita' indicate nel comma 9. 
 
                               Art. 22 
                    Sospensione del procedimento 
  1. Se il provvedimento da eseguire e' impugnato,  la  procedura  di
esecuzione  transnazionale  della  sanzione  e'  sospesa  fino   alla
decisione dell'autorita' competente dello Stato membro richiedente. 
 
                               Art. 23 
                     Effetti del riconoscimento 
  1. Quando la  Corte  di  appello  provvede  al  riconoscimento  del
provvedimento che  irroga  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,
l'esecuzione e' disciplinata secondo la legge italiana. 
  2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte
di appello che ha deliberato il riconoscimento. 
  3. Qualora il  trasgressore  fornisca  la  prova  di  un  pagamento
parziale gli importi riscossi sono dedotti  dall'importo  complessivo
oggetto di esecuzione in Italia. Nel  caso  in  cui  il  trasgressore
dimostri   l'integrale   pagamento   della   sanzione,    l'autorita'
giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorita'
richiedente. 
  4. Le somme recuperate a seguito  dell'esecuzione  della  decisione
sulle  sanzioni  pecuniarie  spettano  allo  Stato  italiano  e  sono
riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni  espresse
in valuta diversa, sono convertite in euro, al  tasso  di  cambio  in
vigore alla data in cui esse sono state inflitte. 
 
                               Art. 24 
                          Somme recuperate 
  1. Le somme recuperate in relazione  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie di cui  al  presente  capo  spettano  al  Ministero  della
giustizia. 
  2. L'autorita' adita recupera le  somme  dovute  nella  valuta  del
proprio Stato secondo le procedure previste. 

 

                              Capo V
                         Disposizioni finali

 
                               Art. 25 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' previste
dal presente decreto sono svolte  dalle  amministrazioni  interessate
nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
disponibili a legislazione vigente. 
 
                               Art. 26 
                             Abrogazioni 
  1. E' abrogato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.72. 
 
                               Art. 27 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Delrio, Ministro delle  infrastrutture  e
                            dei trasporti 
 
                            Calenda,    Ministro    dello    sviluppo
                            economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
 
                                                           Allegato A 
 
                                     (di cui all'articolo 4, comma 2) 
    Le attivita' di cui all'articolo 4, comma  2,  comprendono  tutte
quelle  del  settore  edilizio  riguardanti  la   realizzazione,   il
riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici
e in particolare i lavori seguenti: 
      1) scavo; 
      2) sistemazione; 
      3) costruzione; 
      4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; 
      5) assetto o attrezzatura; 
      6) trasformazione; 
      7) rinnovo; 
      8) riparazione; 
      9) smantellamento; 
      10) demolizione; 
      11) manutenzione; 
      12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura; 

      13) bonifica.